A decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto (ambito B2C) trovano applicazione le novità introdotte dalla DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017 (termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2021, prorogato dalla decisione del Consiglio Ue 2020/1109 e dai Regolamenti UE 2020/1108 e 2020/1112).

Ecco le novità:

  • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA viene applicata nel Paese del cedente;
  • al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, da monitorare nel corso di un anno civile, si applicherà l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE.

In caso di superamento delle soglie stabilite il fornitore soggetto passivo IVA, potrà scegliere di applicare il regime del Moss, al fine di bypassare l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni, nel rispetto delle regole di fatturazione del proprio Stato membro.

Le nuove disposizioni estendono il regime MOSS (Mini one step shop), il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico, alle vendite a distanza di beni e servizi

Inoltre, il cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.  In particolare saranno introdotti due nuovi regime semplificati:

  • il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo. Il regime OSS potrà essere adottato per assolvere l’IVA in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica e prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali B2C).
  •  il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro. Il regime IOSS (Import One Stop Shop) può essere adottato per assolvere l’IVA in relazione all’importazione di beni di valore non superiore ad euro 150,00. Se si ricorre all’IOSS, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR) nell’UE è esente da IVA. L’IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente.

Altra novità, sempre in vigore dal 1° luglio 2021, riguarda le previsioni del nuovo articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, secondo cui:

  • se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
  • Di base dovrai attivarTi perché il Tuo sito riconosca lo stato estero ed applichi l’IVA corretta in vendita:
  • se i beni/servizi vengono pubblicati ad un prezzo IVA esclusa l’ e-commerce dovrà emettere fatture che aggiungono l’IVA sulla base di aliquote corrette;
  • se i  beni/servizi vengono pubblicati ad un prezzo IVA inclusa l’ e-commerce dovrà emettere fatture che scorporano l’IVA in fattura sulla base di aliquote corrette.

Link istituzionali:

Iva applicata per i servizi online in UE

Iva applicata alla vendita online di beni in UE

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